DISPERSIONE, CONSERVAZIONE, INUMAZIONE
DELLE CENERI DEI DEFUNTI CREMATI


Oltre alla tradizionale collocazione delle ceneri dei defunti cremati nei loculi dei cimiteri, la legge n. 130 del 30/03/2001, la Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004 e le conseguenti delibere comunali consentono anche l’inumazione, l’affidamento alla famiglia o Enti e Associazioni e la dispersione in ambiente.

QUESTE LE REGOLE FONDAMENTALI VALIDE COMUNQUE SOLO PER I DECEDUTI DOPO IL 30 MARZO 2001:
  • La volontà del defunto per la dispersione in ambiente delle proprie ceneri, dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata in vita, depositata presso la So.Crem. di appartenenza.
    Per i cittadini deceduti dal marzo 2001 (legge nazionale) al gennaio 2006 (delibera comunale), è comunque autorizzata la dispersione, laddove i familiari dichiarano alla Polizia mortuaria che il defunto in vita aveva espresso questa volontà.
  • La dispersione o la conservazione vengono autorizzate dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
LA DISPERSIONE è consentita:
  • all’interno dei CIMITERI in aree denominate “Giardino del Ricordo” ove esistono o nel Cinerario Comune;
  • IN MARE ad oltre mezzo miglio dalla costa (Per la dispersione in mare è POSSIBILE l’uso di urne biodegradabili, disponibili presso le So.Crem. Esiste inoltre la possibilità per le famiglie dei defunti di usufruire di un servizio a pagamento, per la dispersione delle ceneri in mare, da parte della Società Volontaria di Soccorso di Livorno.);
  • NEI LAGHI ad oltre cento metri dalle rive (Per la dispersione nei laghi è POSSIBILE l’uso di urne biodegradabili, disponibili presso le So.Crem.);
  • NEI FIUMI nei tratti liberi da manufatti e natanti (Per la dispersione nei fiumi è POSSIBILE l’uso di urne biodegradabili, disponibili presso le So.Crem.);
  • IN TERRA ad almeno duecento metri da un luogo abitato.
LA CONSERVAZIONE avviene mediante consegna dell’urna (sigillata e confezionata in modo da consentire, in ogni caso, l’identificazione anagrafica del defunto) al familiare indicato o ad altro avente diritto. In questo caso l’Ufficiale di Stato Civile annota, in apposito registro, le generalità del defunto e dell’affidatario oltre al suo domicilio.
In caso di trasferimento, quest’ultimo, ha l’obbligo di comunicarlo all’Ufficiale di Stato Civile.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’affidatario intenda disfarsi dell’urna contenete le ceneri, queste possono essere trasferite negli appositi loculi, tumulate o conferite al cinerario comune del cimitero del proprio Comune, previa comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile.

La violazione delle modalità sopra riassunte è punita dal Codice Penale con sanzioni amministrative pecuniarie.


SO.CREM Livorno
Via S. Giovanni, 30 - Livorno